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La controversia riguardante crediti della cassa di previdenza dei commercialisti è di competenza del giudice del lavoro e non di quello tributario, anche se la riscossione è effettuata mediante cartella di pagamento
Argomento: Previdenza speciale
Sezione: Sezioni Unite
"Nel declinare la propria giurisdizione, il Tribunale di Salerno ha richiamato giurisprudenza delle sezioni unite, secondo cui, nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella del giudice ordinario va individuato nella prima per la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria, inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale, che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o
dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Al contrario, la cognizione spetta alla giurisdizione ordinaria sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, che prescindano dall'esistenza o validità della notifica degli atti ad esso prodromici, nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, o, per l'ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di questa, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Sez. U, 14 aprile 2020, n. 7822; 28 luglio 2021, n. 21642).
Sennonché, la richiamata giurisprudenza manca di pertinenza al caso di specie, per la semplice ragione che a fondamento della cartella notificata alla Bi.Ce. non vi era una pretesa tributaria, ma crediti previdenziali avanzati dalla CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.
La fattispecie per cui è causa è dunque ben differente, soccorrendo differenti principi, già enucleati in fattispecie analoghe da questa Corte, secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio, anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale. Ciò non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché l'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di [continua ..]
Sezione: Sezioni Unite
(Cass. Civ., Sez. Un., 28 marzo 2025, n. 8170)
Stralcio a cura di Giovanbattista Greco